lunedì 14 dicembre 2009

La consulenza manageriale

Dall'Harvard Business Review ho tratto questa scheda che aiuta, in modo schematico ma chiaro, ad orientarsi tra le varie branche in cui il settore della consulenza si suddivide. 
La segmentazione che segue è collocata all'interno di una ricerca di mercato effettuata sul settore della consulenza

Il mercato del Managment Consulting viene suddiviso in quattro segmenti:
  1. Consulenza
  2. Sviluppo e Integrazione
  3. Outsourcing
  4. Altri servizi
A sua volta il segmento Consulenza è ripartito in due sottosegmenti: il Business Consulting e la Consulenza IT.
  1. Consulting. Servizi che aiutano le organizzazioni private e pubbliche ad analizzare e ridefinire le proprie strategie, a migliorare l'efficienza delle loro attività di business e a ottimizzare le loro risorse umane e tecniche
    • Business Consulting. include la consulenza strategica, che ha come obiettivo il miglioramento delle strategie a lungo termine delle imprese, lo sviluppo della pianificazione strategica, l'M&A, le vendite, il marketing, la comunicazione strategica, le strategie finanziarie e la  strategia delle risorse umane. Rientrano in questo vasto ambito l'Operation Management, il Business Process Reengineering, il Customer Relation Management, le operazioni di riduzione dei costi e il turnaround, l'outsourcing, il Project Management, il Change Management e la consulenza RU.
    • Consulenza IT. è finalizzata ad aiutare le aziende a valutare le proprie strategie IT con l'obiettivo di allineare la tecnologia con i processi di business. I servizi includono la programmazione strategica e la predisposizione e implementazione delle attività operative.
  2. Sviluppo e Integrazione. In questo segmento rientrano lo sviluppo delle applicazioni (escluso software), la creazione di nuove funzionalità con adattamento alle esigenze specifiche del cliente, il disegno di servizi per integrare le diverse applicazioni, l'implementazione di nuove infrastrutture e architetture e l'integrazione dei sistemi.
  3. Outsourcing. Le attività connesse comprendono la gestione dei sistemi IT, (gestione operativa dei sistemi, amministrazione, sicurezza, configurazione, ottimizzazione, gestione tecnologica ed altro); gli Applied Managment Services (gestione di sviluppo e implementazione di servizi di supporto per hardware, applicazioni, CRM e infrastrutture); Business Process Outsourcing, cioè la gestione esternalizzata di processi di business completi.
  4. Altri Servizi. Rientrano in questo segmento servizi diversi a completamento dei precedenti, come ad esempio formazione e addestramento, engineering, studi, outplacement, ricerca e selezione di dirigenti, audit e amministrazione contabile.
Tratto da HBR Italiana dicembre 2009

venerdì 4 dicembre 2009

Asimmetrie informative


Una recente indagine condotta presso gli analisti di alcuni istituti di credito ha messo in evidenza che alcune informazioni, ritenute importanti al fine della comprensione dell’attività dell’impresa e del rischio ad essa collegata, non sono riportate nelle note al bilancio, e sono:

  1. Stagionalità del fatturato 
  2. Andamento infra-annuale della posizione finanziaria netta, costo del debito bancario e i piani di leasing 
  3. Percentuale degli insoluti 
  4. Prezzo d’acquisto cespiti e consistenza fondi d’ammortamento 
  5. Analisi costi con suddivisione fissi / variabili; analisi per area

Si può osservare come i punti 1 e 2, dipendono dalla staticità dei dati di bilancio, mentre i successivi 3,4,5 possano essere colmati semplicemente da informazioni integrative. Penso che valga la pena aggiungere queste informazioni per un reciproco vantaggio.

lunedì 30 novembre 2009

Determinazione del valore d'impresa

L'occasione per scrivere dell'argomento mi viene offerta dall'uscita di un libro "Linee guida per le valutazioni economiche" scritto dai professori Luigi Guatri e Victor Uckmar.
Il tema è sicuramente molto interessante e mi trova molto sensibile tant'è che sul mio sito  avevo da tempo riportato il link alla "Guida  alla valutazione d'impresa" pubblicato da Borsa Italiana, che riporta i modelli di calcolo del valore dell'impresa mediante l'utilizzo degli indicatori più comunemente accettati dalla comunità finanziaria. Questi, se applicati correttamente,conducono a risultati non di poco diversi dagli indicatori di tipo "tradizionale" che di prassi sono impiegati provocando scarti molto significativi anche per l'uso di eliminare valori massimi e minimi senza giustificazione di metodo, un pò come si elimina la testa e la coda della grappa.
A riprova cito un'autorevole intervento del dott. Piergaetano Marchetti, apparso su Il Sole 24 Ore del 21.11.09, il quale rileva che "..gli spazi bianchi che il lavoro riempie (Linee guida per le valutazioni economiche ndr) sono molti, ampi territori inesplorati o esplorati con pigrizia intellettuale e scarso rigore" e ancora continua affermando " ... disinvoltura con la quale si affastellano diverse valutazioni per poi meccanicamente mediare tra di esse, rinunziando a una selezione ragionata e alla dovuta motivazione".
Diversi sono i soggetti che si avvalgono di pareri professionali in materia e, in primo piano, una categoria per molto tempo rimasta lontana da queste problematiche: la magistratura.  Sono sempre più numerosi e di delicatezza estrema i casi in cui il giudice penale, civile, tributario, deve affrontare questioni valutative. Ma i destinatari di tali pareri possono essere altri operatori "non addetti ai lavori", quali avvocati, consiglieri di amministrazione, notai, revisori, imprenditori i quali potrebbero avvantaggiarsi, nel corso di determinati momenti, dalla conoscenza del valore attribuibile alla propria impresa.
E non solo nei casi relativi alla cessione della stessa, ma anche nel recesso del socio, nella fusione, per la determinazione dei valori di concambio, nella valutazione del conferimento, per citarne solo alcuni tra i più comuni.
Attenzione dunque alle insidie che si annidano nei processi  valutativi, agli errori che possono essere nel metodo prescelto o nello svolgimento, negli assunti, negli input,  nella costruzione delle prospettive o nella ricostruzione delle serie storiche.

giovedì 5 novembre 2009

Il concordato preventivo può aumentare la competitività dell'impresa

In un'articolo pubblicato sul Il Sole 24 Ore il 14.2.2009 che titolava "Il concordato preventivo non trova slancio"  l'autore Giovanni Negri, riportando i risultati di una ricerca condotta dalla Luiss e da un gruppo di giudici delegati, descriveva lo scarso ricorso allo strumento su cui la riforma del diritto fallimentare aveva scommesso con più forza, il concordato preventivo (vedi l'articolo ).
Il 20 ottobre in un nuovo editoriale lo stesso autore descrive come il concordato preventivo sia diventato in pochi mesi uno strumento che, gestito da "debitori spregiudicati, agevola operazioni al limite della legalità e, in definitiva, altera i meccanismi della concorrenza".
Dello stesso tenore l'articolo apparso sul  Corriere della Sera del 1 novembre, che pone l'accento su come nell'area nord e nord-est del paese vi sia stata letteralmente una esplosione di ricorsi alla procedura (in dieci mesi 724 fascicoli!) che sì, consente sì di ristrutturare l'impresa, ma operando una falcidia dei debiti in proporzioni fino al 90%!
I giudici intervistati lamentano lo scarso controllo operabile sulla procedura da parte del Tribunale dopo la riforma, così come l'abolizione del principio della meritevolezza abbia di fatto spianato la strada a concordati "spericolati".
Ulteriore aspetto, che secondo i giudici la riforma ha modificato "in peius", è l'abolizione dell'approvazione con doppia maggioranza (di teste e di crediti) a vantaggio della più semplice, ma più penalizzante per il ceto creditorio debole, della sola maggioranza dei crediti.
E' evidente come l'utilizzo disinvolto di questa procedura possa produrre l'effetto di rendere maggiormente competitiva non l'impresa meritevole e virtuosa, ma quella appunto più coraggiosa nell'impiego di proposte "limite".
Il presidente di Assofond, il comparto fonderie di Confindustria, ha dichiarato che"..imprese in difficoltà scelgono la strada del concordato preventivo, scaricano l'indebitamento e nel contempo avviano una newco per riprendere l'attività".
Lo stesso ha inviato al presidente di Confindustria una lettera constatando che "la presenza sul mercato di newco che partono senza aver pagato, oppure pagato in misura non congrua, il valore delle attività di cui dispongono, crea gravissimi effetti distorsivi sulla concorrenza, consentendo di praticare prezzi più bassi, non per superiori capacità imprenditoriali, bensì per aver goduto di vantaggi impropri".
Un invito dunque dai giudici alla modifica dell'impianto normativo ma, nel frattempo, in alcuni Tribunali (Milano, Monza e Vicenza) sono stati attivati monitoraggi costanti per verificare se "l'impresa può essere rilanciata in modo trasparente" come dichiarato dal sostituto procuratore di Monza Walter Mapelli.
Ma, mi domando: perchè il concordato preventivo, in quanto strumento idoneo a favorire l'emersione della crisi e ad offrire una possibilità di soluzione non viene considerato, così come i piani attestati e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, dalle imprese nelle altre aree geografiche del paese?

mercoledì 4 novembre 2009

Moratoria. Circolare Abi

Entro i primi di dicembre si conosceranno i contenuti dell'avviso comune siglato da Abi  e associazioni imprenditoriali sulla moratoria dei debiti.
Nell'attesa, nei giorni scorsi Abi ha inviato a tutti gli istituti aderenti una circolare che offre una risposta ai tanti quesiti e dubbi interpretativi sollevati in merito all'applicazione dello strumento anti crisi.
In sostanza è riportato che:
  1. l'intesa siglata non preclude all'intermediario la possibilità di offrire alla clientela altri tipi di operazioni sempre finalizzate a garantire liquidità e continuità di credito al sistema produttivo
  2. si confermano i requisiti delle imprese che intendono presentare domanda, già riportati nel mio intervento precedente. E' in corso di predisposizione un vademecum aggiuntivo che sarà specificamente rivolto alle imprese e "validato" dal Ministero dell'Economia.
  3. in presenza dei corretti requisiti, la richiesta s'intende approvata ed un eventuale rifiuto della banca dovrà essere adeguatamente motivato.
  4. le banche aderenti non potranno richiedere garanzie aggiuntive e non potranno applicare commissioni e spese di istruttoria.
  5. l'accettazione e la concessione di moratoria da parte dell'istituto non comporta modificazione nella valutazione del ranking del cliente, nè segnalazione sulla Centrale Rischi.

martedì 3 novembre 2009

Prime esperienze nell'applicazione della moratoria

L'accordo tra Abi, Sace, e Cdp (Cassa Depositi e Prestiti), firmato il 3 agosto 2009,  prevedeva una serie d'interventi finalizzati al temporaneo sostegno finanziario delle PMI e delle Famiglie. Ad oggi persistono ancora molti dubbi e difficoltà sulla concretezza applicativa di tale disposto di legge, come risulta anche dall'inchiesta dei Periodici regionali del Sole 24 Ore pubblicata sullo stesso quotidiano il 15 ottobre 2009.
Ovviamente esiste una gran voglia di aderire ma,  numerosi sono i dubbi e timori da parte degli imprenditori ai quali si contrappone atteggiamento quantomeno attendista da parte degli istituti bancari, che non hanno ancora provveduto ad organizzarsi.
Le osservazioni sollevate dagli interpellati sono obiettivamente condivisibili e vanno da richieste di allungamento dei termini (12 mesi) ad una minor rigidità applicativa, passando per chi scetticamente sentenzia che il provvedimento è arrivato troppo tardi.
I risvolti tutt'altro che trascurabili legati alla dichiarazione richiesta all'impresa "di ritenere d'avere adeguate prospettive economiche di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa" inducono gli imprenditori a valutare con prudenza l'accesso agli strumenti. Non è nemmeno chiaro se tale attestazione possa avere effetti sulle segnalazioni in centrale rischi, come invece sicuramente l'hanno sulle rappresentazioni di bilancio e sull'informativa connessa posta a carico degli amministratori ma anche dei revisori e dei sindaci.
Vale la pena di evidenziare che la c.d. "moratoria" può operare solo per le PMI (meno di 250 dipendenti, fatturato inferiore ai 50 milioni o attivo di bilancio fino a 43 milioni), per chi si trova in bonis con la banca a cui viene indirizzata la richiesta alla data del 30/9/09, ed avere rate in scadenza o scadute da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda, oltre a come già evidenziato più sopra, di trovarsi in continuità aziendale. La moratoria può essere richiesta per un termine di 12 mesi.
Le imprese dimensionalmente superiori ai parametri risulteranno escluse e dovranno negoziare da sè eventuali dilazioni.