mercoledì 18 agosto 2010

La legge 122/2010 introduce la prededucibilità dei finanziamenti eroghati ad imprese in crisi

Un altro importante strumento normativo a disposizione per favorire il salvataggio delle imprese in crisi.
Finora la riforma della legge fallimentare (D.lgs. n. 169/2007 c.d decreto correttivo) aveva messo al sicuro le banche da eventuali revocatorie su pagamenti e atti effettuati nei loro confronti in funzione di piani di risanamento societario.

Ma una banca che avesse sostenuto finanziariamente, ad esempio mediante il riscadenziamento delle rate sui mutui in essere o concedendo nuovo denaro, un'azienda che poi si fosse trovata sottoposta a una procedura fallimentare rischiava di essere accusata di bancarotta semplice o preferenziale.

Per evitare tale rischio le banche, le imprese ed il mondo professionale avevano chiesto un nuovo intervento legislativo  in tempi brevi.

La legge 122/2010 che ha convertito il dl n. 78 del 31 maggio 2010, la cosiddetta manovra correttiva,  ha apportato significative modifiche al regime dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, introducendo un nuovo articolo, il 182 quater, alla legge fallimentare e prevedendo casi di esclusione del reato di bancarotta per tutte le operazione poste in essere appunto in esecuzione di un concordato, di un accordo, di un piano attestato.

Viene anzitutto previsto che i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti sono prededucibili (art. 111 della legge fallimentare) «purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato».
La prededucibilità è un fase premiante prevista dalla legge fallimentare per quelle spese in senso lato tese o sostenute per favorire la procedura; esse vanno pagate per prime se esiste capienza in quanto sono da ritenersi meritevoli quei soggetti che hanno contribuito a facilitare il cammino della procedura stessa.

Anche i soci possono del pari finanziare l'impresa contando sul recupero delle somme versate in caso di fallimento ma fino a concorrenza dell'80% dell'ammontare del finanziamento soci.

E'stata poi introdotta la possibilità di evitare provvedimenti cautelari contro l'impresa se vi siano due dichiarazioni, una da parte dell'imprenditore l'altra del professionista che assiste la procedura.
La prima riguarda l'esistenza e l'estensione di trattative per giungere ad un accordo di ristruutturazione dei debilti, l'altra la possibilità di soddisfare i creditori con i quali non vi sono trattive in corso o che hanno già manifestato la propria volontà di non partecipare.


graziano@ciarlini.com

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