Tra gli obiettivi di una recente proposta di legge (Ac 2754) vi è la completa riabilitazione per gli imprenditori dichiarati falliti in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, la velocizzazione delle procedure concorsuali (un anno) e i pagamenti della P.a. tassativamente entro 60 giorni e la possibilità di compensare i crediti non liquidati con i debiti maturati verso gli enti inadempienti;
Nel frattempo, il Tribunale di Roma, ha preso in esame le condizioni alle quali va subordinata la concessione del beneficio della liberazione dai debitori residui per l'imprenditore al termine della procedura fallimentare, stabilendo che, con decreto del 21 settembre 2010, l'esdebitazione viene concessa a patto che tutti i creditori concorrenti abbiano ricevuto un pagamento anche parziale.
Lo stesso decreto stabilisce inoltre che la domanda di esdebitazione può venir presentata anche dal socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata fallita, visto che la legge fallimentare non discrimina il socio rispetto all'imprenditore individuale.
L'esdebitazione però è concedibile solo qualora il fallimento sia chiuso per ripartizione finale dell'attivo (articolo 118, primo comma, n. 3 legge fallimentare), attuata con piano di riparto (art. 117 Legge Fallimentare) in cui siano utilmente collocati tutti i creditori ammessi al passivo (prelatizi e chirografari), quale che sia la percentuale a ciascuno attribuita.

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